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Valuta di pagamento dello stipendio: quali sono i diritti del dipendente? Come cambiarla?

Il pagamento dello stipendio in valuta estera da parte del datore di lavoro deve rispettare diverse normative vigenti in Svizzera.

Sia per l’azienda che per il dipendente, le modalità di pagamento di uno stipendio mensile diventano più complesse quando quest’ultimo deve essere versato in valuta estera. Garantire la conversione dell’importo dal franco svizzero a un’altra valuta comporta spesso complicazioni in termini di costi e procedure.

Ecco, senza ulteriori indugi, i diritti di cui disponete e le alternative a vostra disposizione in una situazione del genere.

Situazione attuale relativa al pagamento degli stipendi

Scelta della valuta di pagamento

In Svizzera, la retribuzione dei lavoratori viene generalmente corrisposta nella valuta nazionale.

Tuttavia, in determinate circostanze il datore di lavoro può procedere al pagamento dello stipendio in valuta estera. Si tratta di un caso che si presenta spesso quando un lavoratore straniero (ad esempio un frontaliero) svolge la propria attività per conto di un’azienda svizzera.

Affinché il pagamento in una valuta diversa dal franco svizzero possa essere effettuato, si raccomanda di attenersi a quanto segue:

  • il consenso esplicito o implicito di entrambe le parti (datore di lavoro e dipendente);
  • il divieto di discriminazione (previsto dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE);
  • l’eventuale contratto collettivo di lavoro e la legislazione cantonale;
  • qualsiasi altra norma volta a tutelare il lavoratore dall’arbitrarietà del datore di lavoro.

Modalità di pagamento

Oltre alla scelta della valuta di pagamento, si pone la questione delle modalità di pagamento dello stipendio. Infatti, lo stesso articolo 323b, comma 1, del Codice delle obbligazioni prevede che tale pagamento avvenga in contanti, sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro; tuttavia, attualmente ciò non avviene di norma, poiché oggi il bonifico bancario è la prassi comune.

Questo metodo è consentito a condizione che il dipendente dia il proprio consenso. Comunicando al datore di lavoro le coordinate del conto bancario di propria scelta, si presume che il dipendente esprima il proprio tacito consenso all’opzione del bonifico bancario.

Obblighi delle parti

Limiti dei bonifici internazionali

Salvo diverso accordo, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere a diversi obblighi quando accetta di effettuare un versamento tramite bonifico bancario con conversione della propria valuta (franco svizzero) nella valuta indicata dal dipendente:

  • Spese di bonifico interbancario. Che si tratti di un bonifico internazionale o meno, i costi relativi al pagamento dello stipendio tramite bonifico bancario sono a carico del datore di lavoro;
  • Commissioni sul cambio valuta. Sebbene la maggior parte degli istituti bancari offra conti multivaluta e servizi di cambio valuta, al tasso di cambio si aggiungono spesso commissioni elevate;
  • Accesso del dipendente alla propria retribuzione. Il datore di lavoro ha la responsabilità di garantire che il dipendente riceva la retribuzione entro la fine del mese. Tale scadenza non solo è preferibile dal punto di vista etico, ma è anche consuetudinaria e talvolta persino obbligatoria.

Buono a sapersi: eventuali ritardi e/o costi aggiuntivi imputabili alla banca del dipendente non possono, di norma, essere addebitati al datore di lavoro.

Condizioni per i bonifici nazionali

Al contrario, l’apertura di un conto bancario in Svizzera può comportare alcune difficoltà per il dipendente: dispendio di tempo, spese amministrative, importo minimo da versare… 

Per questo motivo, è comunemente riconosciuto che il datore di lavoro non può obbligare il dipendente ad aprire un conto in valuta nazionale sul territorio svizzero. Infatti, data la sua natura unilaterale, il ricorso alla coercizione finirebbe per mettere in discussione il principio del consenso reciproco tra le due parti.

Di fronte a questa situazione di stallo e al fine di evitare qualsiasi inconveniente, esistono soluzioni per riconciliare le due parti e creare un terreno comune che favorisca una collaborazione più serena.

La soluzione b-sharpe

Concetto e funzionamento

In sostituzione di un conto corrente bancario, il dipendente può manifestare il proprio tacito consenso a ricevere il pagamento dal datore di lavoro indicando il conto di un fornitore esterno. Una volta ricevuto il pagamento dello stipendio su tale conto, questo può quindi essere trasferito al dipendente. Tale procedura è conforme all’articolo 323b, comma 1, citato in precedenza.

È su questa alternativa che si basa il concetto di b-sharpe: dopo la registrazione sulla piattaforma online, il lavoratore riceve un documento contenente il proprio codice cliente e le informazioni necessarie al datore di lavoro per effettuare i bonifici.

Il funzionamento di questo conto si articola in due semplici passaggi:

  1. Gli importi vengono convertiti automaticamente nella valuta indicata dal cliente. Questa operazione avviene in tempo reale e rispetta il tasso di cambio in vigore, con una commissione ridotta rispetto alle normali commissioni bancarie;
  1. I fondi vengono accreditati sul conto bancario del cliente entro 24 ore o il giorno lavorativo successivo al loro ricevimento. In questo caso non sussistono problemi di conversione, poiché questa è già stata effettuata in precedenza.

In qualità di intermediario finanziario regolamentato, b-sharpe è autorizzata a effettuare questo trasferimento, rapido ed economico, dal versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro all’accredito sul conto bancario del dipendente.

Vantaggi per entrambe le parti

La soluzione proposta da b-sharpe evita al lavoratore di dover aprire un conto bancario in Svizzera. La semplicità con cui si apre questo conto intermedio contrasta con le complesse procedure amministrative e finanziarie che comporta l’apertura di un conto presso un istituto bancario sul territorio svizzero.

Dal punto di vista del datore di lavoro, due motivi possono giustificare il rifiuto di versare lo stipendio sul conto di un fornitore esterno:

  • l’esistenza di una chiara base contrattuale;
  • la dimostrazione di un danno concreto per lui o per il dipendente.

L’applicazione della soluzione b-sharpe riduce invece gli oneri economici a carico del datore di lavoro. A meno che, quindi, l’introduzione di tale procedura non comporti un aggravio per il processo contabile dell’azienda, quest’ultima non può invocare tale motivo per respingere la richiesta del dipendente.

Da notare: inoltre, quando i programmi di contabilità utilizzati dal datore di lavoro sono forniti dal suo studio di commercialisti (come spesso accade nelle piccole imprese), l’azienda non subisce alcun impatto dal cambiamento di procedura e non ha quindi alcun motivo di respingere la richiesta del dipendente.

La scelta del metodo di pagamento dello stipendio al lavoratore in valuta estera deve essere basata su un’analisi approfondita di tutte le opzioni a disposizione del datore di lavoro.

In quest’ottica, b-sharpe mette a vostra disposizione tutte le informazioni relative ai propri servizi, alla propria piattaforma e alle modalità di registrazione.

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