Valuta di pagamento dello stipendio: quali sono i diritti del dipendente? Come cambiarla?
Il pagamento dello stipendio in valuta estera da parte del datore di lavoro deve rispettare diverse normative vigenti in Svizzera.
• In Svizzera lo stipendio viene generalmente versato in franchi svizzeri, ma un pagamento in valuta estera resta possibile a determinate condizioni (accordo tra le parti, non discriminazione, rispetto dei CCL).
• Il bonifico bancario è oggi la norma, a condizione che il dipendente acconsenta e comunichi le proprie coordinate bancarie.
• Diverse spese possono applicarsi a un bonifico internazionale con conversione di valuta, generalmente a carico del datore di lavoro salvo diverso accordo.
Sia per l’azienda sia per il dipendente, le modalità di pagamento di uno stipendio mensile si complicano non appena quest’ultimo richiede un versamento in valuta estera. Garantire la conversione dell’importo dal franco svizzero a un’altra valuta comporta spesso complicazioni in termini di costi e procedura.
Ecco, senza ulteriori indugi, i diritti di cui disponete e le alternative a vostra disposizione in una situazione di questo tipo.
Contesto attuale del pagamento dello stipendio
Scelta della valuta di pagamento
Sul territorio svizzero, il pagamento dello stipendio al lavoratore avviene generalmente nella valuta nazionale.
Tuttavia, alcune condizioni consentono al datore di lavoro di versare lo stipendio in valuta estera. Si tratta di un caso frequente quando un lavoratore straniero (ad esempio un frontaliero) svolge la propria attività per conto di un’azienda svizzera.
Affinché il pagamento in una valuta diversa dal franco svizzero possa avvenire, si raccomanda che siano rispettati:
- il consenso esplicito o implicito di entrambe le parti (datore di lavoro e dipendente);
- il divieto di discriminazione (previsto dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE);
- l’eventuale contratto collettivo di lavoro e la legislazione cantonale;
- qualsiasi altra norma volta a tutelare il dipendente dall’arbitrarietà del datore di lavoro.
Modalità di versamento
Oltre alla scelta della valuta di versamento, si pone la questione delle modalità di pagamento dello stipendio. Infatti, lo stesso articolo 323b capoverso 1 del Codice delle obbligazioni prevede che tale pagamento avvenga in contanti, sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro; tuttavia, attualmente ciò non avviene quasi mai, poiché il bonifico bancario è ormai la norma.
Questo metodo è consentito a condizione che il dipendente dia il proprio consenso. Comunicando al datore di lavoro le coordinate del conto bancario di propria scelta, si presume che quest’ultimo esprima il proprio consenso tacito all’opzione del bonifico bancario.
Obblighi per le parti
Vincoli del bonifico internazionale
Salvo diverso accordo, diversi oneri incombono sul datore di lavoro quando questi accetta di effettuare un versamento tramite bonifico bancario con conversione della propria valuta (franco svizzero) nella valuta indicata dal dipendente:
- Spese di trasferimento interbancario. Che si tratti di un bonifico internazionale o meno, i costi del versamento dello stipendio tramite bonifico bancario sono a carico del datore di lavoro;
- Commissioni di cambio valuta. Sebbene la maggior parte degli istituti bancari offra conti multivaluta e servizi di conversione, al tasso di cambio si aggiungono spesso commissioni elevate;
- Accesso del dipendente al proprio stipendio. Il datore di lavoro è responsabile di garantire la ricezione dello stipendio da parte del dipendente prima della fine del mese. Questa scadenza non è solo preferibile dal punto di vista morale, ma è anche consuetudinaria e talvolta persino obbligatoria.
Da sapere: eventuali ritardi e/o costi aggiuntivi imputabili alla banca del dipendente non possono, di norma, essere addebitati al datore di lavoro.
Vincoli del bonifico nazionale
Al contrario, l’apertura di un conto bancario svizzero può rappresentare un problema per il dipendente: costi in termini di tempo, costi amministrativi, acconto minimo da versare…
Per questo motivo, è comunemente riconosciuto che il datore di lavoro non può obbligare il dipendente ad aprire un conto in valuta nazionale sul territorio svizzero. Infatti, per il suo carattere unilaterale, il ricorso alla coercizione rimetterebbe in discussione il principio dell’accordo reciproco tra le due parti.
Di fronte a questa situazione di stallo e al fine di evitare qualsiasi inconveniente, esistono soluzioni per riconciliare le due parti e creare un terreno d’intesa favorevole a una collaborazione più serena.
La soluzione b-sharpe
Concetto e funzionamento
Al posto di un conto bancario, il dipendente può manifestare il proprio consenso tacito a ricevere il pagamento dal proprio datore di lavoro indicandogli il conto di un fornitore esterno. Una volta ricevuto il pagamento dello stipendio su tale conto, questo può quindi essere trasferito al dipendente. Tale procedura rimane in linea con l’articolo 323b capoverso 1 menzionato in precedenza.
È su questa alternativa che si basa il concetto di b-sharpe: dopo l’iscrizione sulla piattaforma online, il lavoratore riceve un documento che indica il proprio codice cliente nonché le informazioni necessarie al datore di lavoro per effettuare i bonifici.
Il funzionamento di questo conto si articola in 2 semplici fasi:
- I fondi vengono automaticamente convertiti nella valuta indicata dal cliente. Questa operazione avviene in tempo reale e rispetta il tasso di cambio in vigore, con un margine ridotto rispetto alle commissioni bancarie classiche;
- I fondi vengono versati sul conto bancario del cliente entro 24 ore, oppure il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione. In questo caso non vi è alcuna problematica di conversione, poiché questa è già stata effettuata a monte.
È in qualità di intermediario finanziario regolamentato che b-sharpe è autorizzata a effettuare questo trasferimento, al contempo rapido ed economico, tra il versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro e la ricezione sul conto bancario del dipendente.
Vantaggi per entrambe le parti
La soluzione così proposta da b-sharpe evita al lavoratore di dover aprire un conto bancario in Svizzera. La semplicità di apertura di questo conto intermedio contrasta con gli oneri amministrativi e finanziari legati all’apertura di un conto presso un istituto bancario sul territorio svizzero.
Da parte del datore di lavoro, due obiezioni possono giustificare il rifiuto di versare lo stipendio sul conto di un fornitore esterno:
- l’esistenza di una base contrattuale chiara;
- la prova di uno svantaggio concreto per lui o per il dipendente.
Orbene, l’applicazione della soluzione b-sharpe riduce, al contrario, gli oneri economici per il datore di lavoro. A meno che il suo processo contabile non sia penalizzato dall’introduzione di tale procedura, l’azienda non può fare ricorso a questo punto per respingere la richiesta del dipendente.
Da notare: inoltre, quando i programmi di contabilità utilizzati dal datore di lavoro sono forniti dal proprio studio di consulenza contabile (come spesso accade nelle piccole strutture), l’azienda non è interessata dal cambiamento di procedura e non ha quindi alcun motivo di respingere la richiesta del dipendente.
La scelta del metodo di versamento dello stipendio al lavoratore in valuta estera deve essere guidata da un’analisi completa di tutte le possibilità a disposizione del datore di lavoro.
In quest’ottica, b-sharpe mette a vostra disposizione tutte le informazioni relative ai propri servizi, alla propria piattaforma e alle modalità di iscrizione.


