Import/export in Svizzera: la guida completa 2021
Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per il commercio estero svizzero. L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha infatti comunicato, alla fine dello scorso anno, un calo del 7% delle esportazioni e di quasi l'11% delle importazioni.
• Il commercio estero svizzero riparte nel 2021 dopo la crisi del Covid-19 (+5,4% esportazioni, +3,3% importazioni), trainato per oltre il 70% dagli scambi con l'UE.
• Gli accordi di libero scambio con l'UE (1972, poi gli accordi bilaterali I e II) facilitano la libera circolazione di numerosi prodotti industriali e agricoli.
• Ogni merce importata deve essere dichiarata all'Amministrazione federale delle dogane, con formalità che variano a seconda della natura dei beni.
Pur essendo stato duramente colpito dalla pandemia di Covid-19, il settore svizzero dell’import-export mostra tuttavia segni di ripresa in questo inizio del 2021: +5,4% per le esportazioni e +3,3% per le importazioni, sempre secondo l’AFD. Ma per trarre il massimo vantaggio da questo nuovo slancio nell’ambito della vostra attività, è meglio conoscere nel dettaglio le norme vigenti nell’import/export svizzero!
Trovate in questo articolo tutte le peculiarità e le fasi chiave dell’import/export in Svizzera grazie alla nostra guida completa, che siate un’azienda svizzera, europea o extraeuropea.
Le peculiarità del mercato svizzero
Poiché la Svizzera intrattiene numerosi rapporti commerciali, in particolare con i suoi vicini europei più prossimi, nel corso degli anni ha stipulato una serie di accordi volti a favorire gli scambi commerciali con gli Stati membri dell’Unione europea (UE).
Pertanto, l’accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e la Comunità economica europea (CEE), integrato dagli accordi bilaterali I e II del 1999 e del 2004, prevede principalmente la libera circolazione di determinati prodotti industriali e agricoli tramite trasporto aereo e su strada tra la Svizzera e i paesi dell’UE.
Considerando che oltre il 70% del commercio estero elvetico riguarda i suoi partner europei, l’import-export di merci dalla Svizzera non presenta generalmente particolari difficoltà, né in termini di costi né di tempi di consegna.
Per quanto riguarda l’import-export da un paese extraeuropeo, le condizioni sono leggermente diverse. Infatti, importare merci da un paese al di fuori dell’UE comporta il loro sdoganamento, mentre esportare merci dalla Svizzera comporta molto spesso il pagamento di dazi doganali e altri oneri.
L’importazione di beni in Svizzera: come funziona?
Ogni merce importata da un’impresa svizzera deve essere dichiarata all’Amministrazione federale delle dogane. Le formalità amministrative relative all’importazione vengono espletate prima, durante e dopo il passaggio delle merci in dogana. Esse dipendono generalmente dalla natura dei beni importati.
Le procedure relative all’importazione in Svizzera
Prima del passaggio in dogana
Quando invia le proprie merci in Svizzera, l’esportatore deve assicurarsi di fornire i documenti di accompagnamento contenenti una serie di informazioni su di esse, ovvero:
- il loro peso;
- la loro origine;
- il loro valore;
- il loro numero di tariffa (al fine di determinarne l’aliquota fiscale applicabile).
Buono a sapersi: l’esportatore delle merci può fornire tali informazioni alla dogana sotto forma di fattura o di bolla di consegna, sebbene quest’ultima non sia obbligatoria. Può inoltre allegare un certificato di origine per dimostrarne la provenienza.
Che sia effettuata dall’esportatore stesso o da uno spedizioniere, la dichiarazione doganale digitale è obbligatoria prima dell’invio delle merci. A tal fine, è sufficiente inserire le informazioni sulle merci sopra citate tramite il sistema informatico e-dec dell’AFD.
Tale dichiarazione viene effettuata in particolare in funzione della destinazione doganale dei beni, ovvero:
- l’importazione definitiva;
- l’importazione temporanea;
- il deposito in regime di deposito franco doganale;
- il transito.
Buono a sapersi: l’esportatore o lo spedizioniere riceve quindi dalla dogana l’elenco delle importazioni e il bollettino di rilascio in formato PDF.
Durante il passaggio in dogana
Al momento del passaggio della frontiera svizzera, le merci devono essere presentate all’ufficio doganale.
Devono quindi essere consegnati al personale doganale:
- il numero dell’elenco di importazione delle merci (o una copia del PDF ricevuto al momento della dichiarazione doganale digitale);
- i documenti di accompagnamento precedentemente riuniti.
Dopo un rapido controllo e in base alla validità dei documenti forniti, la dogana può quindi:
- disporre, se necessario, un controllo fisico delle merci;
- rilasciare le merci.
Dopo il passaggio in dogana
È al momento della dichiarazione doganale che la dogana stabilisce le decisioni di tassazione e IVA destinate all’impresa che trasporta le merci verso la Svizzera.
Le imprese importatrici elvetiche sono generalmente soggette a due tipi di pagamenti nell’ambito delle loro transazioni:
- i dazi doganali, il cui importo dipende in particolare dallo stato delle merci, dal loro peso, dal loro materiale e dal loro utilizzo;
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA), che ammonta generalmente al 7,7%, sebbene un certo numero di merci beneficino di un’aliquota ridotta al 2,5%, in particolare i prodotti alimentari, i medicinali o i libri.
Da notare: trovate l’elenco completo dei beni che beneficiano di un’aliquota ridotta consultando l’articolo 25 della Legge federale sull’imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia, a seconda della natura delle merci importate, possono aggiungersi varie imposte e tasse supplementari, in particolare:
- l’imposta sul tabacco;
- i diritti di monopolio sull’alcol;
- l’imposta sugli oli minerali…
L’esportatore (o lo spedizioniere da lui incaricato di trasportare i beni) fattura quindi all’impresa importatrice il trasporto delle merci nonché il lavoro svolto nell’ambito del passaggio in dogana.
Buono a sapersi: l’impresa importatrice non riceve più la prova della tassazione per posta come avveniva in precedenza con la ricevuta doganale (foglio giallo), bensì per via elettronica.
Alcuni casi specifici
L’importazione di campioni
In Svizzera, i campioni, ossia le merci estere destinate a essere utilizzate per un periodo di tempo limitato (e che quindi non vengono immesse in libera pratica), rientrano nel regime di ammissione temporanea.
È la destinazione d’uso prevista di tali merci a determinare se ne sia consentita o meno l’ammissione temporanea in territorio elvetico. Esse vengono importate, ad esempio, nell’ambito di prove, manifestazioni sportive o esposizioni.
Inoltre, per poter beneficiare di questo regime specifico, le merci devono soddisfare le seguenti condizioni:
- essere destinate alla riesportazione;
- essere identificabili;
- essere riesportate tali e quali a scadenza (sono consentite solo le misure di manutenzione).
Per avviare la procedura di ammissione temporanea delle vostre merci, avete a disposizione i seguenti documenti:
Da leggere anche: 5 passaggi per ottenere (rapidamente) il vostro carnet ATA.
L’importazione di animali, prodotti di origine animale o alimentari
Per importare animali o prodotti di origine animale in Svizzera, è necessario ottenere preventivamente determinati certificati sanitari timbrati dalle autorità competenti del paese esportatore.
Inoltre, l’importazione di alcuni tipi di frutta fresca, verdura e piante selvatiche richiede certificati fitosanitari ufficiali, forniti dal paese d’origine delle merci.
Divieti e limitazioni
L’importazione (così come l’esportazione o il transito) di determinate merci è severamente vietata o limitata in Svizzera. Queste norme specifiche si spiegano generalmente con motivi:
- ambientali;
- culturali;
- di sicurezza;
- di tutela della salute;
- di proprietà intellettuale…
Da notare: trovate l’elenco completo delle merci la cui importazione, esportazione o transito sono vietati in Svizzera sul sito dell’AFD.
Precisazioni su tasse e dazi doganali all’importazione
IVA esclusa, la soglia doganale a partire dalla quale è dovuto il pagamento di dazi doganali è di 300 CHF. Tale importo si basa sul valore totale delle merci importate dalla Svizzera (alcolici e tabacco compresi).
Esclusi i prodotti agricoli, i dazi doganali medi applicati, ponderati in base agli scambi, erano pari al 2% nel 2018 secondo l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
I prodotti agricoli che non provengono direttamente dal territorio elvetico sono generalmente tassati poco (0,2% per il pesce e i prodotti della pesca, 3,7% per il caffè e il tè), mentre quelli prodotti in Svizzera lo sono molto più pesantemente (138,9% per i prodotti lattiero-caseari, sempre secondo l’OMC).
Buono a sapersi: la Svizzera ha istituito un Sistema di preferenze generalizzate (SPG) per favorire i paesi in via di sviluppo. Grazie a questo, tariffe preferenziali vengono accordate alle merci provenienti da questi paesi, in particolare nel settore industriale.

L’esportazione di beni in Svizzera: come funziona?
Tutte le merci esportate dalle imprese dalla Svizzera devono essere dichiarate all’AFD per via elettronica. Come per l’importazione, la dichiarazione dei beni può essere affidata a un intermediario, uno spedizioniere o un agente doganale, incaricato per iscritto. Un certo numero di formalità deve inoltre essere preso in considerazione per portare a buon fine il processo di esportazione.
Le procedure relative all’esportazione di beni dalla Svizzera
Per poter lasciare il territorio elvetico, una merce deve dunque essere dichiarata alla dogana di esportazione. La dichiarazione compilata dall’esportatore o dal suo intermediario deve contenere il numero di tariffa corretto, che può essere trovato sul sito TARES.
Come nell’ambito dell’importazione di beni in Svizzera, le merci destinate all’esportazione devono essere accompagnate dai documenti che forniscono ai servizi doganali una serie di informazioni indispensabili. La dichiarazione doganale di esportazione (DDE) viene effettuata online, tramite il sistema informatico e-dec dell’AFD.
Buono a sapersi: le merci esportate dalla Svizzera sono esenti da IVA e dazi doganali. Tuttavia, il loro importatore dovrà farsi carico di queste diverse imposte. Per saperne di più sulle condizioni esatte di questa esenzione, consultate la relativa pagina del sito dell’AFD.
Lo status di speditore autorizzato
Le imprese che effettuano regolarmente esportazioni di merci dalla Svizzera possono ottenere lo status di Speditore autorizzato (EA), che consente loro di effettuare le proprie dichiarazioni di esportazione dalla sede della propria impresa, o da qualsiasi altro luogo autorizzato.
Questo status, il cui ottenimento è soggetto a determinate condizioni (vedere il sito dell’AFD), consente di avvalersi della procedura EDa che offre vantaggi agli esportatori abituali, in particolare:
- la flessibilità degli orari, non dipendendo più l’esportatore dagli orari di apertura delle dogane;
- l’indipendenza geografica, non dovendo più l’esportatore far passare le proprie merci attraverso un ufficio doganale;
- la riduzione del rischio di code alla frontiera.
I diversi tipi di dichiarazioni doganali di esportazione
A seconda delle merci che desiderate esportare o del tipo di esportazione che intendete effettuare, diverse dichiarazioni doganali di esportazione possono essere privilegiate, ovvero:
- L’esportazione definitiva. Si tratta della procedura di esportazione più classica: le merci in libera pratica in Svizzera vengono esportate definitivamente in un altro paese.
- L’esportazione temporanea. Le merci in libera pratica in Svizzera vengono esportate temporaneamente in un altro paese. Questo carattere provvisorio è già noto a entrambe le parti al momento dell’esportazione.
- La richiesta di contributi all’esportazione. Può essere effettuata quando i beni esportati (generalmente prodotti agricoli o merci derivate) vengono venduti a un prezzo più elevato in territorio elvetico rispetto al mercato internazionale.
- Il rilascio di prove di origine. Consente all’importatore di beneficiare di una preferenza tariffaria (riduzione o persino esenzione dai dazi doganali), grazie ai documenti forniti dall’esportatore relativi agli accordi di libero scambio.
Divieti e limitazioni
Sebbene la grande maggioranza delle esportazioni dalla Svizzera non presenti alcuna restrizione particolare, alcune sono limitate o persino vietate per diversi motivi.
Il paese di destinazione
Divieti, regimi di autorizzazione, altri tipi di misure… L’esportazione di merci dalla Svizzera può talvolta essere ampiamente limitata o addirittura totalmente vietata dai paesi di destinazione.
Generalmente, queste misure specifiche al paese importatore traggono origine da considerazioni:
- di politica estera;
- di sicurezza.
Per verificare eventuali limitazioni o divieti propri del paese di destinazione delle vostre merci, potete rivolgervi alla Segreteria di Stato dell’economia.
Il tipo di merci
Il diritto dell’economia esterna svizzera può talvolta comportare un rigoroso controllo delle esportazioni, che si traduce in una limitazione o addirittura nel divieto totale dell’esportazione di determinati tipi di merci.
Queste restrizioni sono introdotte per motivi:
- di sicurezza (beni a duplice uso);
- di tutela dell’ambiente;
- di tutela delle specie;
- di tutela dei beni culturali…
Per verificare eventuali limitazioni o divieti propri dei tipi di merci esportate, potete rivolgervi agli uffici federali competenti.
Altro
Le esportazioni dalla Svizzera possono essere oggetto di restrizioni in altri ambiti, in particolare:
- le relazioni economiche esterne con istituzioni, organizzazioni o persone specifiche (per motivi di politica estera o di sicurezza);
- i movimenti di capitali e le operazioni di pagamento, quando riguardano regioni economiche estere (nell’ambito del diritto dell’economia esterna).
Anche in questo caso, per verificare se le vostre esportazioni sono interessate o meno da queste limitazioni, potete rivolgervi alla Segreteria di Stato dell’economia.
Precisazioni su tasse e dazi doganali all’esportazione
Come precisato in precedenza, le imprese esportatrici svizzere non devono pagare né dazi doganali né IVA nell’ambito delle loro esportazioni. Notate tuttavia che queste esenzioni sono soggette a determinate condizioni.
Infatti, esse sono effettive solo nell’ambito di esportazioni dirette, ossia quando le merci sono:
- trasportate all’estero;
- oppure condotte in un deposito doganale aperto (o in un deposito franco doganale) dall’esportatore, dall’importatore o da un terzo incaricato.
Per maggiori dettagli sulle condizioni di esportazione diretta delle merci, così come sull’esenzione fiscale, potete rivolgervi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Buono a sapersi: la persona iscritta nel registro dei soggetti passivi dell’AFC (fornitore, acquirente o terzo incaricato) deve attestare l’esportazione presentando all’amministrazione un documento che ne faccia le veci di prova.
Generalmente, dazi doganali e altri oneri all’importazione saranno tuttavia richiesti nel paese di destinazione delle vostre merci. Potete quindi consentire al vostro cliente di importare i beni in franchigia da dazi doganali, o quantomeno a un’aliquota ridotta, rispettando scrupolosamente le norme relative al rilascio di prove di origine.

Import/export in Svizzera: norme di imballaggio ed etichettatura
Le autorità doganali svizzere prestano particolare attenzione al rispetto delle norme di condizionamento ed etichettatura delle merci che transitano alle frontiere elvetiche, in particolare per quanto riguarda i prodotti alimentari.
Buono a sapersi: le normative svizzere sui generi alimentari sono generalmente identiche a quelle dell’Unione europea.
Innanzitutto, gli imballaggi e le etichette delle merci devono obbligatoriamente essere redatti in francese, tedesco o italiano, e indicare:
- i loro nomi specifici;
- le loro misure metriche;
- i loro prezzi di vendita;
- i loro prezzi unitari;
- il loro peso (il peso di ciascuno dei componenti per i prodotti miscelati; ingredienti e additivi devono essere indicati in ordine decrescente).
Le diverse indicazioni di peso e di misura devono rispettare le norme dell’Ufficio federale di metrologia.
Per prodotti più specifici, possono essere necessarie etichettature supplementari, che forniscono maggiori informazioni. Queste possono ad esempio precisare il paese d’origine del prodotto, il nome del suo fabbricante, del suo distributore, o ancora la sua data di scadenza.
Formalità amministrative, tasse e dazi doganali, limitazioni e restrizioni specifiche… Il processo di import/export in Svizzera comporta la conoscenza e l’anticipazione di numerose fasi e informazioni, che ormai non hanno più segreti per voi! Potete ora portare a buon fine le vostre importazioni ed esportazioni in territorio elvetico nel rispetto delle norme vigenti, ottimizzando al contempo la vostra tassazione.
Tuttavia, un’attività di import/export in Svizzera vi espone a un certo numero di rischi finanziari, in particolare al rischio di cambio. Per tutelarvi al meglio nell’ambito dei vostri pagamenti in valute estere, non esitate a ricorrere al servizio di cambio online di b-sharpe!


