IVA svizzera nel 2021: aliquote, modalità di pagamento ed esenzioni
In Svizzera, l'IVA si applica sia sul territorio nazionale che a livello internazionale per le società importatrici. Introdotta nel 1995, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) svizzera ha sostituito l'imposta sul fatturato. Da allora, le sue aliquote e i casi di esenzione hanno continuato a evolversi, in particolare nel 2010 e nel 2018. E per il 2021?
Basi e aliquote applicabili
Calcolare l’IVA
Dal 1° gennaio 2018, in Svizzera si distinguono tre aliquote principali:
- L’aliquota IVA normale (7,7%) si applica di default a qualsiasi operazione consistente nella vendita di un bene o di un servizio: è la più comune delle tre;
- L’aliquota IVA speciale (3,7%) si applica a tutti i servizi di alloggio, come quelli alberghieri, in cui i soggiorni comprendono il pernottamento;
- L’aliquota IVA ridotta (2,5%) si applica in particolare ai beni di prima necessità come l’acqua, i prodotti alimentari, i prodotti sanitari e alcuni beni culturali (libri, giornali, riviste…).
I dettagli relativi a tali aliquote, ancora in vigore nel 2021, sono disponibili in questo documento PDF.
Vendita a distanza ed e-commerce
Inizialmente previsto per il 1° gennaio 2021, il pacchetto europeo sull’e-commerce mira a modificare le norme IVA relative alle vendite a distanza (VAD) e all’e-commerce (nel settore B2C).
Sebbene tali misure siano state rinviate di sei mesi e riguardino solo i paesi dell’Unione europea, la Svizzera ne risentirà probabilmente in due modi:
- L’esenzione fiscale che in passato si applicava alle spedizioni di valore inferiore a 22 € verrà abolita. In altre parole, molti articoli di modesto valore saranno d’ora in poi soggetti all’IVA. Sarà quindi necessario dichiarare e versare l’imposta all’importazione per via elettronica.
- La riforma mira inoltre a semplificare le norme IVA per il commercio online. Le piattaforme di vendita come Amazon saranno quindi tenute a versare l’IVA per conto del venditore ospitato (quando il valore del bene venduto è inferiore a 150 euro).
Le aziende svizzere farebbero quindi bene a prepararsi fin da ora, per anticipare adeguatamente questi cambiamenti a livello internazionale.
Regolamento sull’IVA
Società svizzere
A seguito delle profonde riforme del 2010, l’IVA svizzera si applica a ogni fase della produzione e della distribuzione di un’azienda. Per dichiarare spontaneamente l’IVA svizzera, la società deve compilare un apposito modulo.
A tal fine, è necessario avere a portata di mano il proprio numero di partita IVA, che si basa sul numero di identificazione delle imprese (IDE) presente nell’omonimo registro.
Esistono due modalità di pagamento dell’IVA:
- I servizi concordati (in base alle fatture). Si tratta del metodo più diffuso;
- Le prestazioni ricevute (in base ai pagamenti e agli incassi). Questo metodo è consigliato per le piccole imprese che non tengono una contabilità.
Va menzionato anche un metodo complementare che semplifica il calcolo fiscale: quello dei tassi del debito fiscale netto e dei tassi forfettari.
Dogana e società straniere
Le società con sede all’estero ma presenti sul territorio svizzero sono soggette allo stesso regime fiscale delle società locali.
Qualsiasi importazione dall’estero in Svizzera è soggetta a dazi doganali e all’IVA. Per questo motivo, le spedizioni devono essere dichiarate all’amministrazione doganale (nel caso del traffico postale, tale dichiarazione viene effettuata dal fornitore del servizio).
Quando il valore delle merci importate da una società straniera supera i 10 000 franchi svizzeri, si applica l’aliquota normale dell’IVA, pari al 7,7%.
Organismi di raccolta
L’articolo 130 della Costituzione federale stabilisce che l’IVA riscossa spetta alla Confederazione Svizzera attraverso due organismi:
- l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per quanto riguarda il commercio interno svizzero;
- l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) per quanto riguarda l’importazione di beni e servizi.
Casi di esenzione dall’IVA
Oggetto sociale
Nel 2021, e già da diversi anni, i casi di esenzione sono rari in Svizzera.
Indipendentemente dalla propria forma giuridica, ogni impresa è soggetta all’IVA qualora:
- che svolga un’attività professionale o commerciale in proprio;
- che mira a generare entrate di carattere permanente;
- che agisce a proprio nome nei confronti di terzi (persone fisiche o giuridiche).
Solo determinati oggetti sociali consentono a un’impresa di essere esentata dall’IVA, quali:
- lo sport e la cultura senza scopo di lucro;
- beni e servizi relativi alle cure mediche;
- i servizi di formazione;
- l’agricoltura in proprio;
- l’arte pittorica come libero professionista.
Anche le società gestite da volontari e le istituzioni di utilità pubblica il cui fatturato è inferiore alla soglia di 150 000 CHF non sono soggette all’IVA. L’elenco completo dei settori esenti è riportato nell’articolo 23 della Legge sull’IVA.
Le imprese esenti dall’IVA sono quelle le cui prestazioni non sono soggette a imposta da parte delle autorità svizzere.
Altre condizioni di cancellazione
Anche una società il cui fatturato non superi i 100 000 CHF è esentata dall’obbligo di registrazione ai fini IVA, indipendentemente dal fatto che sia svizzera o straniera.
I casi di radiazione sono i seguenti:
- liquidazione del patrimonio aziendale;
- chiusura della procedura di liquidazione;
- cessazione dell’attività;
- fatturato nuovamente inferiore alla soglia corrispondente.
Quando si verifica una di queste situazioni, è necessario inviare una richiesta di cancellazione all’AFC entro 60 giorni dalla chiusura del periodo fiscale. Tuttavia, non appena l’azienda supera le soglie previste, è tenuta a inviare nuovamente il questionario di assoggettamento all’IVA.
Ora disponete di tutte le informazioni necessarie relative alle aliquote, alle esenzioni e al campo di applicazione dell’IVA per gestire al meglio le vostre importazioni ed esportazioni in Svizzera.


