Blick auf einen See und die Schweizer Alpen, mit einem Wanderer von hinten im Vordergrund.
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LavoroVita al confine

Permesso di lavoro in Svizzera: quale scegliere secondo la vostra situazione?

Avete appena ricevuto un'offerta per lavorare in Svizzera? Ponetevi subito questa domanda: di quale permesso avrete bisogno?

In breve

• Vivete in Francia e rientrate almeno una volta alla settimana? Rientrate in linea di principio nel permesso G.
• Vi stabilite in Svizzera? Un contratto di meno di un anno porta al permesso L; un contratto di almeno un anno o a tempo indeterminato al permesso B.
• Per i cittadini UE/AELS, un'attività breve ammissibile può rientrare in una procedura di notifica anziché in un permesso.
• Con un contratto lungo, i permessi G e B sono generalmente validi cinque anni per i cittadini UE/AELS.
• I cittadini di Stati terzi seguono regole più severe. Il cantone tratta l'incarto, con documenti e termini variabili.

Nel quarto trimestre 2025, oltre 411 000 persone lavoravano in Svizzera e risiedevano dall’altra parte del confine. Questa cifra illustra l’attrattività del mercato del lavoro, ma varcare il confine comporta delle formalità. Per esercitarvi legalmente dovrete ottenere prima lo statuto corretto: un permesso G, B, L o C a seconda della situazione, oppure una procedura di notifica per talune attività di breve durata.

Quale vi riguarda? Tutto dipende da tre elementi: il vostro luogo di residenza, la durata del vostro contratto e la vostra nazionalità. Questa guida passa in rassegna i permessi di lavoro svizzeri, come ottenerli, le pratiche da svolgere, le regole di rinnovo e le particolarità da conoscere quando mantenete il vostro domicilio in Francia.

Perché in Svizzera il permesso di lavoro è obbligatorio?


Perché ogni attività salariata deve essere coperta:

  • o da un permesso,
  • o, per talune missioni brevi, da una notifica preliminare effettuata dal datore di lavoro.

Le regole sono fissate a livello federale, in particolare dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), concluso tra la Svizzera, l’Unione europea (UE) e l’Associazione europea di libero scambio (AELS). La sua applicazione compete alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il vostro incarto, però, è trattato a livello locale. In genere si tratta del cantone del luogo di lavoro per un permesso G, e di quello del vostro domicilio per un titolo di soggiorno. Da qui le differenze di formalità, di documenti e di tempi da un luogo all’altro.

Siete cittadini UE/AELS: un accesso facilitato dalla libera circolazione

Francesi, italiani, belgi o di un altro Paese dell’UE/AELS? In quanto cittadini dell’Unione europea o dell’AELS, l’ALC vi apre più facilmente il mercato del lavoro, non appena disponete di un contratto o di una promessa di assunzione. Non siete soggetti ai contingenti annuali generalmente imposti al di fuori dell’UE/AELS. Nel 2026 anche i croati beneficiano della libera circolazione piena e intera.

Siete cittadini di uno Stato terzo: condizioni d’accesso più severe

Se non provenite dall’UE o dall’AELS, le regole si inaspriscono. Dovete generalmente dimostrare qualifiche elevate, e l’impresa che vi assume deve provare di non aver trovato un candidato adatto sul posto o nell’UE/AELS. La vostra autorizzazione dipende anche dai contingenti annuali. Nel 2026 sono previste 8 500 autorizzazioni: 4 500 permessi B e 4 000 permessi L (fonte: Consiglio federale). È la vostra impresa a depositare e seguire l’incarto presso l’amministrazione cantonale, non voi.


Quattro titoli coprono la maggior parte delle situazioni. Questa tabella vi aiuta a individuare rapidamente quello che corrisponde al vostro profilo se provenite dall’UE/AELS. Al di fuori dell’UE/AELS le durate e le regole sono diverse.

I titoli di lavoro svizzeri in breve (UE/AELS)

TitoloPer chiDurata abitualeCondizione principale
G (frontaliero) Risiedete in un Paese dell’UE/AELS e lavorate in Svizzera 5 anni (contratto a tempo indeterminato o contratto ≥ 1 anno); altrimenti durata del contratto Domicilio principale all’estero, rientro almeno una volta alla settimana
B (soggiorno) Vi stabilite in Svizzera con un contratto lungo 5 anni Contratto di almeno un anno o a tempo indeterminato, domicilio in Svizzera
L (breve durata) Venite per una missione Durata del contratto (più di 3 mesi, meno di un anno) Contratto di meno di un anno
C (domicilio) Risiedete in Svizzera da lungo tempo Durata indeterminata (controllo rinnovato, spesso ogni 5 anni) Soggiorno regolare prolungato (5 anni per i francesi, 10 anni di regola)

Il permesso G: per i frontalieri

È il titolo più diffuso tra i francesi impiegati in Svizzera. Il principio: risiedete in un Paese dell’UE/AELS, lavorate in Svizzera e rientrate a casa, in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Buona notizia: la «zona di frontiera» è scomparsa. Ora siete liberi di abitare ovunque nell’UE/AELS, e non soltanto a pochi chilometri dal confine svizzero.

Il vostro permesso G, chiamato anche autorizzazione per frontalieri, è rilasciato dall’amministrazione del vostro luogo di lavoro. La sua validità è di cinque anni se avete un contratto a tempo indeterminato o un impegno contrattuale di almeno un anno. Per un impiego di più di tre mesi ma di meno di un anno, la sua durata corrisponde a quella del contratto. È rilasciato dal cantone in cui lavorate. Ottenere questo permesso risolve tuttavia solo una parte della vostra situazione: la quotidianità di frontaliero svizzero implica anche gestire il vostro stipendio in franchi, la vostra fiscalità, la vostra assicurazione malattia e la vostra pensione.

Il permesso B: per vivere e lavorare in Svizzera

Vi stabilite in Svizzera con un contratto a tempo indeterminato o un contratto di almeno un anno? Rientrate in linea di principio nel permesso B. Se siete cittadini UE/AELS, la sua validità è di cinque anni, rinnovabile per periodi di cinque anni finché la vostra situazione resta conforme ai criteri.

In caso di disoccupazione involontaria per più di dodici mesi consecutivi, la prima proroga può tuttavia essere limitata a un anno. Anche un contratto a tempo determinato di almeno un anno dà quindi diritto al permesso B di cinque anni. Al di sotto di un anno si passa al permesso L. Dopo cinque anni di residenza, un francese diventa in linea di principio idoneo al permesso C. Il permesso B vi apre la strada, ma trasferirsi in Svizzera presuppone anche di anticipare la vita sul posto e le formalità d’arrivo.

Il permesso L: per le missioni di meno di un anno

Siete assunti per una missione breve, tra tre e dodici mesi? Sarà il permesso L. Al di sotto di tre mesi per anno civile non è richiesto alcun titolo: il datore di lavoro ricorre a una semplice procedura di notifica.

Contrariamente a un’idea diffusa, il permesso L UE/AELS è rinnovabile. Più titoli L possono anche succedersi senza che dobbiate lasciare la Svizzera, fatto salvo il rispetto delle regole contro i contratti concatenati in modo abusivo. Non appena l’impiego diventa indeterminato o raggiunge un anno, subentra il titolo B. Per una missione puntuale senza assunzione diretta, il portage salarial può costituire una soluzione interessante.

Il permesso C: per stabilirsi durevolmente in Svizzera

Il permesso C non «scade»: conferisce un’autorizzazione di soggiorno illimitata nel tempo. Solo il documento che attesta il vostro statuto deve essere rinnovato periodicamente, generalmente ogni cinque anni. Il vostro diritto di domicilio, invece, resta valido senza limiti di tempo.

L’accesso a questo statuto dipende dalla vostra nazionalità. I francesi, come altre nazionalità coperte da un accordo di domicilio, vi sono idonei dopo cinque anni di residenza regolare e ininterrotta, fatte salve le regole applicabili. Per gli altri, il termine ordinario sale a dieci anni.


Per un salariato UE/AELS, due domande bastano quasi sempre. Dove vivete? E quanto dura il vostro contratto?

G o B: tutto dipende dal vostro luogo di vita

Un esempio è sempre più parlante: prendiamo quello di un francese che abita ad Annemasse e lavora a Ginevra. Rientra nel permesso G, poiché mantiene la sua casa sul versante francese e attraversa il confine ogni giorno. Se trasloca a Ginevra, passerà allora al permesso B. La linea di demarcazione è quindi la residenza: vivete all’estero, rientrate nel permesso G; vi stabilite in Svizzera, nel permesso B. Questa scelta ha conseguenze concrete. Attenzione però: non derivano dal solo permesso. Fiscalità e assicurazione malattia dipendono da diversi fattori, che illustriamo più avanti.

L o B: è la durata del contratto a decidere

Meno di un anno, è il permesso L. Un anno o più, oppure un contratto a tempo indeterminato, è il permesso B. Non dovete ricordare altro, o quasi. La tabella qui sotto vi aiuterà a cogliere le differenze in un colpo d’occhio.

Permesso L o permesso B: il confronto (UE/AELS)

CriterioPermesso L (UE/AELS)Permesso B (UE/AELS)
Durata del contratto Più di 3 mesi, meno di un anno Almeno un anno, o tempo indeterminato
Durata del permesso Durata del contratto 5 anni
Rinnovo Possibile; passaggio al B se l’impiego raggiunge un anno Per periodi di 5 anni
Ricongiungimento familiare Aperto a determinate condizioni (ALC) Aperto a determinate condizioni (ALC)

Buona notizia se siete salariati UE/AELS: il ricongiungimento familiare non è riservato ai titolari di un permesso B. Deriva dal vostro statuto di lavoratore ai sensi dell’ALC, a condizione in particolare di disporre di un alloggio adeguato. Se non provenite dall’UE/AELS, le regole sono più severe e possono variare a livello locale.


La procedura da seguire dipende da chi siete e da ciò che fate: vi stabilite in Svizzera o restate frontalieri. Le tre situazioni qui sotto coprono la maggior parte delle pratiche:

  • Siete cittadini UE/AELS e vi stabilite in Svizzera: la prima cosa da fare è annunciarvi al vostro comune di residenza, entro quattordici giorni dal vostro arrivo e prima del vostro primo giorno di attività (fonte: Segreteria di Stato della migrazione). Il titolo (L o B a seconda della durata dell’impegno contrattuale) vi sarà poi rilasciato dall’amministrazione cantonale o comunale.
  • Siete cittadini UE/AELS e diventate frontalieri: qui tutto dipende dal luogo in cui siete impiegati. A Ginevra, voi o la vostra società potete depositare l’incarto per il permesso G. Altrove, se ne occupa generalmente il datore di lavoro. Preparate i vostri documenti giustificativi: passaporto o carta d’identità valida, contratto firmato, giustificativo di domicilio all’estero e formulario cantonale. Questi documenti vanno poi trasmessi all’autorità locale competente.
  • Siete cittadini di uno Stato terzo: se siete reclutati dall’estero, è la società che vi assume a occuparsi del vostro incarto di autorizzazione presso le autorità competenti. È tenuta a rispettare le regole di priorità sul mercato del lavoro e i contingenti applicabili.

Tempi di ottenimento e presa di servizio: cosa dovete verificare

In quanto tempo otterrete il vostro permesso di lavoro svizzero?

Non esiste un termine medio nazionale: tutto dipende dal vostro luogo di impiego, dal tipo di titolo, dalla nazionalità e dal vostro incarto. A Ginevra l’ufficio cantonale (OCPM) pubblica termini indicativi: circa tre mesi per una domanda di permesso per frontalieri, sei-otto settimane per un primo titolo di soggiorno con attività (UE/AELS). Poiché questi termini evolvono nel corso degli anni, verificate le informazioni ufficiali prima di fissare la vostra data di presa di servizio.

Potete iniziare a lavorare prima di ricevere il vostro permesso?

Anche qui dipende dalla nazionalità, dal titolo e dal luogo di impiego. Per esempio, a Ginevra per alcuni permessi G UE/AELS, l’amministrazione autorizza talvolta l’inizio dell’attività dopo il deposito di un incarto completo; questa possibilità resta da confermare direttamente presso il servizio locale competente prima di qualsiasi presa di servizio. Chi non proviene dall’UE/AELS è sempre tenuto ad attendere l’autorizzazione.


Una volta ottenuto il vostro titolo, restano da anticipare tre momenti chiave: il suo rinnovo, un cambio di datore di lavoro o la fine del vostro contratto. Se siete cittadini UE/AELS, le formalità sono generalmente flessibili, ma non automatiche: dovete seguire le regole della vostra amministrazione locale e fornire i giustificativi richiesti.

Rinnovare il proprio permesso G

Finché mantenete un impiego in Svizzera e un domicilio all’estero conforme, il rinnovo è in linea di principio accordato. Resta però soggetto a una formalità: non si attiva automaticamente. I termini non sono fissati a livello nazionale: la vostra amministrazione locale vi avvisa in genere prima della scadenza. Non lasciate scadere il vostro titolo senza aver avviato l’incarto.

Cambiare datore di lavoro

Siete cittadini UE/AELS e titolari di un permesso G, B o L? Beneficiate della libertà di cambiare datore di lavoro, senza accordo preliminare. A livello locale resta tuttavia imperativo segnalare questo cambiamento o aggiornare il vostro titolo. Questa libertà non vale per le persone al di fuori dell’UE/AELS, la cui autorizzazione è spesso legata a un datore di lavoro o soggetta a una nuova approvazione.

Fine del contratto e permesso G

È un punto spesso frainteso. Dopo un licenziamento, il vostro permesso G non vi conferisce alcuna autorizzazione di soggiorno in Svizzera, poiché il vostro domicilio resta all’estero (fonte: ge.ch). Non dimenticate di segnalare la fine del vostro impiego all’autorità cantonale. Se trovate un nuovo posto in Svizzera, un aggiornamento del titolo o una nuova domanda si impone talvolta secondo le regole locali.

Sul fronte dell’indennizzo, la logica sorprende talvolta. Se perdete il vostro impiego elvetico e risiedete in Francia, l’iscrizione avviene presso France Travail. È la Francia, il vostro Paese di residenza, a versarvi l’indennità di disoccupazione, sulla base dei vostri stipendi svizzeri.


Imposte: Francia o Svizzera a seconda del vostro cantone

Sul fronte fiscale, il cantone fa la differenza. Un residente francese impiegato in uno degli otto cantoni dell’accordo del 1983 (Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura) è in linea di principio imposto in Francia, se soddisfa le condizioni dello statuto fiscale di frontaliero e consegna l’attestazione prevista (fonte: impots.gouv.fr). A Ginevra è il contrario: imposizione alla fonte in Svizzera, con obbligo di dichiarare in Francia.

Assicurazione malattia: LAMal o regime francese?

Sul fronte dell’assicurazione malattia, il principio è l’affiliazione nel Paese di impiego, quindi in Svizzera. Ma un frontaliero residente in Francia è, in linea di principio, libero di scegliere l’assicurazione francese al posto della LAMal. Questa scelta, o la domanda di esenzione, deve essere formalizzata entro tre mesi dalla vostra data di assunzione (fonte: UFSP).


Una volta concluse le pratiche legate al vostro titolo, non vi resta che occuparvi del nervo della guerra: il vostro stipendio. Arriva in franchi, mentre gran parte delle vostre spese (spesa, bollette, affitto…) è in euro. Ogni mese avrete quindi bisogno di convertire una parte dei vostri redditi. Nulla vi obbliga tuttavia a cambiare tutto: potete conservare tutto o parte del vostro stipendio in franchi se vi conviene.

Non appena convertite, prestate attenzione al tasso proposto, al margine di cambio e alle eventuali spese fisse praticate dall’organismo che sceglierete. Un piccolo scarto di tasso, ripetuto mese dopo mese, finisce per fare una grande differenza su un anno. Confrontate il costo reale delle diverse soluzioni per anticipare quello che riceverete davvero. Per stimare quanto potreste ricevere dopo la conversione, confrontate b-sharpe con le altre soluzioni di cambio.

Cosa cambia b-sharpe sul vostro stipendio di frontaliero

Convertire il vostro stipendio svizzero non dovrebbe intaccare il vostro potere d’acquisto. Con b-sharpe restate al comando grazie a:

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Quale permesso per lavorare in Svizzera quando si è francesi?

Dipende da dove vivete e dalla durata del vostro contratto. Mantenete il vostro domicilio in Francia e rientrate almeno una volta alla settimana? Permesso G. Vi stabilite in Svizzera? Permesso L per un contratto di meno di un anno, permesso B per un anno o più (o un contratto a tempo indeterminato). In quanto cittadini UE, beneficiate dell’accesso facilitato dell’ALC.

Quanto tempo ci vuole per ottenere un permesso di lavoro svizzero?

Non esiste un termine nazionale: tutto varia a seconda del cantone, del tipo di permesso e del vostro incarto. A titolo indicativo, l’ufficio ginevrino (OCPM) annuncia circa tre mesi per una domanda di permesso per frontalieri. Il riflesso giusto: consultare i termini di trattamento medi pubblicati a livello locale prima di impegnarvi su una data di assunzione.

Si può lavorare in Svizzera senza permesso?

Per un cittadino UE/AELS impiegato al massimo tre mesi per anno civile, sì, senza permesso, ma il datore di lavoro deve ricorrere a una procedura di notifica. Regole particolari riguardano i lavoratori distaccati e i prestatori di servizi. Oltre questo limite si impone un’autorizzazione, e lavorare senza un titolo valido espone sia il datore di lavoro sia il salariato a sanzioni.

Il permesso G dà gli stessi vantaggi di un residente svizzero?

Sul lavoro sì, in linea di principio: l’ALC garantisce ai cittadini UE/AELS la parità di trattamento con i residenti, in particolare sullo stipendio e sulle condizioni di lavoro. Le differenze derivano dal vostro statuto di non residente, non dal solo permesso: la fiscalità dipende dal cantone, dalla vostra residenza e dalle convenzioni; l’assicurazione malattia passa da un diritto di opzione; l’accesso a talune prestazioni sociali svizzere è limitato. Ogni caso è diverso, quindi è meglio fare il punto con un professionista.

Come richiedere un permesso di lavoro svizzero dalla Francia?

Per un frontaliero, le formalità dipendono dal cantone: a Ginevra, voi o il vostro datore di lavoro potete depositare la domanda; altrove passa spesso dal datore di lavoro. Se vi stabilite in Svizzera, vi annunciate al vostro comune entro quattordici giorni e prima di iniziare a lavorare. Per un cittadino di uno Stato terzo, è il datore di lavoro ad avviare le formalità. Una parte si svolge generalmente online.

Esistono altri titoli (F, N, S, Ci) che permettono di lavorare in Svizzera?

Sì, ma non sono permessi di lavoro che si scelgono. Il libretto F (ammissione provvisoria) è rilasciato per dodici mesi rinnovabili, con lavoro possibile dopo una semplice notifica del datore di lavoro. Il libretto N riguarda i richiedenti l’asilo, il libretto S le persone bisognose di protezione e il libretto Ci le famiglie di funzionari internazionali. Ciascuno obbedisce alle proprie regole.

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